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Sez. 3, Sentenza n. 42697 del 07/07/2015 Cc. (dep. 23/10/2015) Rv. 265192 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive - Autonoma statuizione dell'ordine di demolizione - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265192-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, tanto in caso di condanna che di applicazione di pena concordata, deve essere sempre autonomamente disposta, ai sensi dell'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la demolizione dell'intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, anche quando il giudice, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato dalla sentenza, trattandosi di statuizioni diverse sotto il profilo della funzione e del contenuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)