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Sez. 3, Sentenza n. 63 del 11/01/1989 (Rv. 461302 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - STATUIZIONE SULLA PRETESA - NECESSITÀ - GIUDIZIO IN GRADO DI APPELLO - ECCEZIONI DEDUCIBILI EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461302-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - STATUIZIONE SULLA PRETESA - NECESSITÀ - GIUDIZIO IN GRADO DI APPELLO - ECCEZIONI DEDUCIBILI EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte (salvo il caso in cui manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito), restando regolato, nel grado d'appello, dalle norme che lo disciplinano ivi comprese quelle sulle eccezioni deducibili a norma dell'art. 345 cod. proc. civ.. (V 8082/87, mass n 455740; (V 3706/87, mass n 452651).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)