Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006 (Rv. 586808 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Posizione delle parti nel giudizio di opposizione - Eccezioni dell'opponente - Pagamento - Proponibilità in appello - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Qualora, pertanto, nell'impugnare la sentenza di primo grado, l'opponente abbia fatto valere l'avvenuto pagamento della somma dovuta, tale deduzione, in quanto diretta ad ottenere il rigetto della domanda, costituisce un'eccezione in senso proprio, che, se non è stata precedentemente proposta, ha carattere di novità. A norma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, tale eccezione è sempre proponibile con l'atto di citazione nel giudizio di appello, indipendentemente dall'eventuale contrasto con le difese svolte in primo grado, il quale può assumere rilievo esclusivamente sul piano probatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)