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Sez. 5, Sentenza n. 11311 del 31/05/2016 (Rv. 639979 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Corrispettivi per prestazioni periodiche - Criteri d'imputazione - Ultimazione della parte di prestazione a cui si riferiscono - Fattispecie in tema di cessione di marchio.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639979-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di reddito d'impresa, i ricavi relativi ai corrispettivi di prestazioni di servizi con cadenza periodica vanno imputati, secondo il criterio della competenza, stabilito dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, all'esercizio in cui risulta ultimata la parte di prestazione cui essi si riferiscono, senza tener conto della data di fatturazione o di quella della riscossione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva negato il rimborso, richiesto ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'ILOR e dell'IRPEG versate a seguito dell'erronea iscrizione a bilancio in un solo anno dell'intero corrispettivo ricevuto per la cessione quinquennale di un marchio).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)