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Sez. 5, Sentenza n. 16253 del 23/07/2007 (Rv. 601242 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Corrispettivi per prestazioni periodiche - Criteri di imputazione - Percezione alla data di ultimazione della parte di prestazione cui si riferiscono - Necessità.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601242-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

In tema di imposte sui redditi, i ricavi relativi a corrispettivi per prestazioni di servizi con cadenza periodica devono intendersi percepiti alla data in cui risulta ultimata la parte di prestazione cui essi si riferiscono, e vanno quindi imputati temporalmente all'esercizio in corso a quella stessa data, indipendentemente dalla data della fatturazione o da quella dell'effettivo pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)