Sez. 1, Sentenza n. 4782 del 26/03/2012 (Rv. 621971 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Trascrizione nel ricorso della parte espositiva, della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata - Sufficienza - Condizioni - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il disposto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere a pena d'inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purchè se ne possa ricavare la cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)