Sez. L, Sentenza n. 4029 del 20/09/1977 (Rv. 387712 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - CASSE DI RISPARMIO - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE (TESORIERI E CASSIERI) - PROMOZIONE A FUNZIONARI - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DELL'8 FEBBRAIO 1968 - SISTEMI DI PROMOZIONE - CRITERIO DELLA SCELTA SENZA CONCORSO - COMPARAZIONE DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DEI PROMOSSI - PROCEDIMENTO PER LA GRADUATORIA - INCENSURABILITA.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - CASSE DI RISPARMIO - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE (TESORIERI E CASSIERI) - PROMOZIONE A FUNZIONARI - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DELL'8 FEBBRAIO 1968 - SISTEMI DI PROMOZIONE - CRITERIO DELLA SCELTA SENZA CONCORSO - COMPARAZIONE DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DEI PROMOSSI - PROCEDIMENTO PER LA GRADUATORIA - INCENSURABILITA.*
L'art 69, terzo comma, del CCNL 8 febbraio 1968 per i dipendenti delle casse di risparmio ed enti equiparati, il quale stabilisce che le promozioni da impiegato a funzionario possano avvenire anche mediante scelta senza concorso, riconosce all'ente un ampio margine di discrezionalita, in quanto esso e tenuto a individuare intuitu personae il soggetto da promuovere in possesso dei previsti titoli di merito, senza dovere, peraltro, effettuare alcuna comparazione fra i medesimi in relazione a requisiti obbiettivamente fissati: ne consegue che, in presenza di tale potere discrezionale, non vi e alcun posto per un diritto soggettivo alla promozione, ne e ipotizzabile, in Sede di giurisdizione dei diritti, il potere di sindacare i criteri seguiti dall'ente nella valutazione dei meriti dei promossi e la regolarita formale del procedimento adottato per la graduatoria. (Conf 510/75, mass n 373811).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 08/02/1968 num. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)