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Sez. U, Sentenza n. 510 del 10/02/1975 (Rv. 373811 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - CASSE DI RISPARMIO - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE (TESORIERI E CASSIERI) - IMPIEGATI - PROMOZIONE A FUNZIONARI - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'8 FEBBRAIO 1968 - SISTEMI DI PROMOZIONE - CONCORSO - A SCELTA - ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA SCELTA - COMPARAZIONE DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA PROMOZIONE - INSUSSISTENZA - INTERESSE ALLA CONOSCENZA DELLA GRADUATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373811-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - CASSE DI RISPARMIO - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE (TESORIERI E CASSIERI) - IMPIEGATI - PROMOZIONE A FUNZIONARI - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'8 FEBBRAIO 1968 - SISTEMI DI PROMOZIONE - CONCORSO - A SCELTA - ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA SCELTA - COMPARAZIONE DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA PROMOZIONE - INSUSSISTENZA - INTERESSE ALLA CONOSCENZA DELLA GRADUATORIA - ESCLUSIONE.*

E pienamente conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt 1362 e seguenti cod civ, l'interpretazione data dal giudice del merito all'art 69, comma terzo, del CCNL 8 febbraio 1968 (per i dipendenti delle casse di risparmio ed enti equiparati) - il quale prevede che la promozione da impiegato a funzionario puo avvenire o mediante concorso o mediante scelta senza concorso - nel senso che il sistema di promozione per scelta si contraddistingue per l'ampio margine di discrezionalita riconosciuto all'ente, il quale e tenuto soltanto ad individuare intuitu personae il soggetto da promuovere fra tutti i dipendenti in possesso dei previsti titoli di merito, senza dover, peraltro, effettuare alcuna comparazione fra i medesimi in relazione a requisiti obiettivamente fissati. Ne consegue che ove l'ente abbia adottato il criterio della scelta senza concorso, i dipendenti non hanno un diritto soggettivo alla promozione e, pertanto, non avendo alcun potere di sindacare i criteri seguiti dall'ente nella valutazione dei meriti dei promossi, non hanno alcun interesse di conoscere la graduatoria attraverso cui venne esercitata la scelta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 08/02/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)