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Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009 (Rv. 607123 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO | Omesso deposito della comparsa conclusionale ad opera di una delle parti - Successivo deposito della memoria di replica della parte avversaria - Obbligo di valutazione in funzione decisoria di detta memoria da parte del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607123-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

La memoria di replica prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)