Sez. 1 - , Ordinanza n. 2976 del 07/02/2020 (Rv. 657028 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Rimessione della causa in decisione - Art. 190 c.p.c. - Mancato deposito della comparsa conclusionale - Deposito della memoria di replica - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)