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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2976 del 07/02/2020 (Rv. 657028 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Rimessione della causa in decisione - Art. 190 c.p.c. - Mancato deposito della comparsa conclusionale - Deposito della memoria di replica - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657028-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)