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Sez. L, Sentenza n. 10877 del 16/05/2014 (Rv. 630922 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Fiscalizzazione oneri sociali e sgravi contributivi per lavoratori cottimisti - Condizioni - Corresponsione di trattamenti minimi previsti dal c.c.n.l. - Criteri di verifica - Necessità.
Stato
decisa il 2014-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630922-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In materia di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, con riferimento ai lavoratori cottimisti, l'equiparazione delle retribuzioni a cottimo con i trattamenti retributivi minimi previsti dal c.c.n.l. è integrata allorché la somma della retribuzione connessa al sistema del cottimo misto sia eguale al minimo garantito al cottimista e il costo del lavoro sia ragguagliato, sotto l'aspetto temporale, alla prestazione lavorativa resa, sempreché le somme per gli scatti di anzianità - rientrando esse nel concetto di retribuzione - siano puntualmente corrisposte, e che la misura dell'incentivo retributivo per il cottimo sia ancorata all'effettiva commisurazione dell'attività lavorativa svolta, così da evitare che i dipendenti perseguano, nell'ambito aziendale, rendimenti lavorativi particolarmente onerosi, al solo fine di equiparare la propria retribuzione a quella applicata dal c.c.n.l. di settore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)