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Sez. L, Sentenza n. 2442 del 04/03/2000 (Rv. 534561 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi ex art. 4 della legge n. 502 del 1978 - Spettanza - Condizioni - Trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi dei contratti collettivi nazionali di categoria - Onere probatorio per il datore di lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534561-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Perché sussista la condizione cui è subordinato il diritto agli sgravi contributivi ex art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 502, è necessario che il datore di lavoro assicuri ai propri dipendenti trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi dei contratti collettivi nazionali di categoria; l'onere di provare la sussistenza di tale condizione incombe sul datore di lavoro, in base al principio generale (art. 2697 cod. civ.) secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 502 art. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)