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Sez. L, Sentenza n. 12467 del 20/11/1991 (Rv. 474703 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Sgravio condizionato al rispetto della contrattazione collettiva - Corresponsione delle voci retributive ad eccezione delle somme per scatti di anzianità - Diritto allo sgravio - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474703-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

Il diritto allo sgravio degli oneri sociali, condizionato al rispetto, da parte del datore di lavoro, della contrattazione collettiva di categoria, presuppone la corresponsione (ai lavoratori) di tutte le voci retributive da essa previste, comprese le somme per scatti di anzianità, e non spetta, pertanto, al datore di lavoro che si sia limitato a corrispondere una retribuzione conforme ai criteri di cui all'art. 36 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 573 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/1978 num. 353 art. 2 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)