Sez. L, Sentenza n. 9234 del 17/04/2009 (Rv. 607813 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Prova ammessa - Mancato espletamento - Ammissibilità - Condizioni - Adeguata motivazione nella sentenza di merito - Rilevanza.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
Alla luce del principio costituzionale della durata ragionevole del giudizio, il giudice può revocare la prosecuzione di una prova orale quando ritenga superflua l'ulteriore assunzione e sufficienti gli elementi raccolti, non essendo necessaria l'escussione di tutti i testi già ammessi, purché la mancata escussione sia razionale e giustificata e ne venga data adeguata motivazione nella sentenza di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)