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Sez. L, Sentenza n. 9234 del 17/04/2009 (Rv. 607813 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Prova ammessa - Mancato espletamento - Ammissibilità - Condizioni - Adeguata motivazione nella sentenza di merito - Rilevanza.
Stato
decisa il 2009-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607813-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE

Alla luce del principio costituzionale della durata ragionevole del giudizio, il giudice può revocare la prosecuzione di una prova orale quando ritenga superflua l'ulteriore assunzione e sufficienti gli elementi raccolti, non essendo necessaria l'escussione di tutti i testi già ammessi, purché la mancata escussione sia razionale e giustificata e ne venga data adeguata motivazione nella sentenza di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)