Sez. L, Sentenza n. 10441 del 25/11/1996 (Rv. 500781 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Prova ammessa e non espletata in primo grado - Richiesta di espletamento in appello - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Il giudice - anche in controversia soggetta al rito del lavoro - una volta ammessi i testi, ha l'obbligo di escuterli, a meno che la parte che li ha indicati sia incorsa in decadenza o non vi abbia rinunziato (con il consenso dello stesso giudice e l'adesione delle altre parti), restando escluso peraltro che tale rinunzia possa derivare dalla mancata reiterazione, nelle note conclusionali autorizzate dal giudice, della richiesta di audizione del teste ritualmente formulata negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, tenuto anche conto che l'autorizzazione alla presentazione di note difensive ai sensi dell'art. 429, secondo comma cod. proc. civ., può essere data dal giudice nella stessa udienza destinata alla discussione, e cioè quando tutta l'istruttoria è compiuta e deve ritenersi preclusa alle parti anche ogni altra facoltà, ivi compresa quella di rinunziare all'escussione del teste. Ne consegue che nella sopraindicata ipotesi la parte interessata può riformulare in appello la richiesta di audizione del teste, senza che l'ammissibilità di tale richiesta possa essere vagliata alla luce dell'art. 437 cod. proc. civ, il quale disciplina solo i nuovi mezzi di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 255 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)