Sez. 2, Sentenza n. 8580 del 14/06/2002 (Rv. 555061 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Prova ammessa - Mancato espletamento - Intimazione ai testimoni - Necessità - Mancato rispetto - Conseguenze.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
Il giudice, una volta che abbia ammesso i testimoni, ha l'obbligo di escuterli, a meno che la parte che li abbia indicati sia incorsa in decadenza o vi abbia rinunziato con il consenso dello stesso giudice e l'adesione delle altre parti. (In applicazione di principio la Corte ha annullato la sentenza del Giudice di Pace, per violazione dell'art. 255 cod. proc. civ., perché - sull'erroneo presupposto che tale disposizione gli conferisse la facoltà - ma non l'obbligo - di ripetere l'intimazione ai testimoni non comparsi, aveva rigettato l'istanza con la quale il convenuto ne aveva chiesto il rinnovo).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)