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Sez. 3, Sentenza n. 206 del 23/01/1969 (Rv. 338137 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338137-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudice ha la facolta, e non anche l'Obbligo, di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio cui non sia stata prestata risposta. L'Esercizio o meno di tale facolta, attenendo ad un potere discrezionale, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 1568-68, massima n 333295 265-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)