Sez. 3, Sentenza n. 13635 del 05/11/2001 (Rv. 549996 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Valutazione - Potere discrezionale del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Esercizio negativo - Censurabilità in Cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione - Esclusione - Diverso esercizio del potere discrezionale da parte del secondo giudice rispetto alla corrispondente valutazione del giudice di primo grado - Irrilevanza.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice del merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che l'esercizio negativo di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione non è in particolare configurabile un vizio di motivazione per il fatto che il giudice di secondo abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo diverso rispetto al giudice di primo grado, atteso che il contenuto e l'estensione del potere di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado sono uguali a quelli del giudice di primo grado, onde il secondo giudice non è in alcun modo vincolato al diverso esercizio della discrezionalità da parte del primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)