Sez. 3, Sentenza n. 978 del 27/11/2003 Ud. (dep. 20/01/2004) Rv. 227181 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Attività di verniciatura di autoveicoli - Impianti ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento - Esclusione - d.P.R. n. 203 del 1988 - Applicabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di inquinamento atmosferico, l'attività di verniciatura di autoveicoli è disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, in quanto non rientra né tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico previste dal punto 19 del d. p. c. m. 21 luglio 1989 né tra le attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, previste dal punto 25 dello stesso d. p. c. m., come modificato dal d.P.R. 25 luglio 1991, che estendendo l'ambito di applicabilità del citato d.P.R. n. 203 agli impianti di imprese artigiane e di servizi ha introdotto tali categorie, per le quali vengono introdotte procedure diversificate rispetto al disposto del d.P.R. n. 203 del 1988.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 25/07/1991, DPCM 21/07/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)