Sez. 3, Sentenza n. 35310 del 06/05/2004 Cc. (dep. 27/08/2004) Rv. 229550 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Esercizio di impianto senza la prescritta autorizzazione - Impianto di lavorazione del marmo - Annoverabilità tra quelli ad inquinamento poco significativo - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'attività di lavorazione del marmo non rientra fra quelle ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato I del d.P.R. 25 luglio 1991 e per il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2 del medesimo d.P.R., non è richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.La mancanza di tale autorizzazione, quindi, rende configurabile il reato di cui all'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST., DPR 25/07/1991 art. 2, DPR 25/07/1991 all. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)