Sez. 3, Sentenza n. 11970 del 25/11/1998 (Rv. 521107 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice di pace - Equità - Nozione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
A norma dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace decide, nel merito, secondo equità, anche ove abbia formalmente applicato una regola di diritto, dovendosi ritenere in tal caso che abbia considerato la regola di diritto conforme a quella equitativa. L'equità cui fa riferimento l'art. 113, comma secondo cod. proc. civ. - che trova posto solamente per le decisioni di merito - è "sostitutiva" della regola di diritto e non "integrativa".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)