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Sez. 1, Sentenza n. 8686 del 01/09/1998 (Rv. 518537 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Nozione - Giudice di pace - Cause di valore inferiore a lire due milioni.
Stato
decisa il 1998-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518537-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

La previsione dell'art. 113 comma secondo cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 21 della legge 21.11.91 n. 374, che impone al giudice di pace di decidere secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni deve intendersi osservata, sia quando detto giudice abbia espressamente applicato la regola di equità, sia quando abbia applicato al caso una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, anche con giudizio implicito circa la conformità della norma all'equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)