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Sez. 3, Sentenza n. 5650 del 19/06/1996 (Rv. 498179 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498179-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"

Il principio della "compensatio lucri cum damno" - in virtù del quale la determinazione del danno risarcibile deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno causa diretta nel fatto dannoso - è desumibile dalla regola generale, a base del risarcimento integrale del danno contrattuale o extracontrattuale, secondo la quale il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso. Pertanto, tale compensazione presuppone che il vantaggio sia cagionato dall'inadempimento o dall'illecito, secondo il principio della causalità giuridica di cui all'art. 1223 cod. civ., e che esso sia inerente al bene o all'interesse leso, secondo il principio dell'omogeneità dei reciproci vantaggi ex art. 1243 cod. civ. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'E.N.E.L., condannata al risarcimento del danno ambientale cagionato in occasione del disastro del Vajont, potesse pretendere la compensazione tra il danno prodotto ai comuni interessati ed il vantaggio dagli stessi ricevuto attraverso la percezione dei vari contributi statali erogati, trattandosi di crediti eterogenei, sorti in momenti diversi e per cause diverse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)