Sez. 2, Sentenza n. 7269 del 12/05/2003 (Rv. 562930 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Operatività - Condizioni - Derivazione diretta del lucro e del danno dallo stesso fatto - Occupazione abusiva di immobile I.A.C.P. - Lavori di ristrutturazione - Operatività della compensazione - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" - sancito dall'art. 1241 cod. civ. in relazione agli artt. 1223 e 2043 stesso codice - opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene è una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno; non anche quando, invece, il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'occupante abusivo di immobile, condannato al risarcimento del danno cagionato all'I.A.C.P., potesse pretendere la compensazione tra il danno prodotto all'ente pubblico ed il vantaggio dallo stesso ricevuto per effetto di lavori di ristrutturazione dell'alloggio cui egli ha provveduto, che non sono la conseguenza immediata e diretta dell'illecito commesso, costituendo l'occupazione abusiva solo l'occasione e non la causa dell'asserito vantaggio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)