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Sez. 3, Sentenza n. 11800 del 27/11/2025 Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289618-01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca - Principio di non opponibilità affermato dalla sentenza CEDU Petruzzo e altri c. Italia - Applicabilità alle società utilizzate come mero schermo formale dagli imputati - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289618-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, il principio di non opponibilità ai terzi acquirenti che non abbiano partecipato al giudizio di cognizione della sentenza che ha disposto la confisca delle opere abusivamente realizzate, affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 09/10/2025, Petruzzo e altri c. Italia, non si estende alle società utilizzate come mero schermo dagli imputati, posto che queste, in quanto loro promanazione e strumento utilizzato per realizzare o proseguire l'attività illecita, non possono ritenersi estranee al reato, né al giudizio di cognizione instaurato nei confronti dei loro legali rappresentanti.

Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)