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Sez. 3 - , Sentenza n. 8350 del 23/01/2019 Ud. (dep. 26/02/2019) Rv. 275756 - 02

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca - Persona giuridica - Estraneità al reato - Condizioni ostative - Individuazione.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275756-02

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva e di confisca ad essa relativa, non sono soggetti terzi, estranei al reato, né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, essendo normalmente committente degli interventi in essa realizzati e parte degli atti negoziali relativi e di ogni altra attività che viene attuata, né quella che è titolare apparente di beni, la quale rappresenta solo lo schermo attraverso il quale il reo, effettivo proprietario degli stessi, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede di tale soggetto giuridico. (In motivazione, la Corte ha precisato che i principi elaborati dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia sono relativi alla tutela dei diritti della persona giuridica che versi in una condizione di buona fede e, pertanto, possa essere reputata estranea al reato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)