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Sez. U, Sentenza n. 3034 del 18/04/1988 (Rv. 458571 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - IMPROPONIBILITÀ TEMPORANEA DELLA DOMANDA - ESTENSIONE AI CREDITI DERIVANTI DA ATTI COMPIUTI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458571-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - IMPROPONIBILITÀ TEMPORANEA DELLA DOMANDA - ESTENSIONE AI CREDITI DERIVANTI DA ATTI COMPIUTI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Il principio, secondo il quale il creditore dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, con conseguente improponibilità temporanea della relativa domanda (non della giurisdizione del giudice ordinario, che resta ferma ed è impedita solo nel suo concreto Esercizio), trova applicazione anche con riguardo ai crediti discendenti da Atti compiuti dal Commissario liquidatore, parimenti soggetti alle regole concorsuali, e, anche in tale ipotesi, manifestamente non implica un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, essendo il diritto del creditore pienamente tutelabile in Sede contenziosa dopo la suddetta fase amministrativa. (V 6224/86, mass n 448482; (V 5817/85, mass n 443008).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)