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Sez. 1, Sentenza n. 3432 del 13/04/1994 (Rv. 486144 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - LIquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Creditore - Azione giudiziale prima della definizione della fase amministrativa di formazione e di verifica del passivo - Esperibilità - Esclusione - Natura risarcitoria del credito derivante da un'omissione del commissario - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486144-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - LIquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere

Il creditore di un'impresa in amministrazione straordinaria non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e di verifica del passivo dinanzi agli organi della procedura, anche quando faccia valere un credito di natura risarcitoria derivante da un'omissione del commissario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)