Sez. U, Sentenza n. 6224 del 23/10/1986 (Rv. 448482 - 01)
FALLIMENTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESA ASSOGGETTATA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - CREDITO VERSO L'IMPRESA - CONTROVERSIA PROMOSSA CONTRO L'IMPRESA PER L'ACCERTAMENTO E IL SODDISFACIMENTO DI DETTO CREDITO - ASSOGGETTAMENTO DELL'IMPRESA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA OVVERO AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 75 DEL 1979 - EFFETTI.*
FALLIMENTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESA ASSOGGETTATA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - CREDITO VERSO L'IMPRESA - CONTROVERSIA PROMOSSA CONTRO L'IMPRESA PER L'ACCERTAMENTO E IL SODDISFACIMENTO DI DETTO CREDITO - ASSOGGETTAMENTO DELL'IMPRESA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA OVVERO AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 75 DEL 1979 - EFFETTI.*
L'assoggettamento di un'impresa a liquidazione coatta amministrativa, ovvero all'amministrazione straordinaria di cui al d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n. 95), comporta, con riguardo alla controversia promossa contro detta impresa per l'accertamento ed il soddisfacimento di un credito, e per il caso in cui l'indicato evento si verifichi prima della introduzione della domanda o nel corso del giudizio di primo grado, una situazione di temporanea improponibilità della domanda stessa (non di difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, dato che questi mantiene il proprio potere giurisdizionale e resta solo impedito nel concreto Esercizio di esso), in considerazione della necessità di far valere la pretesa creditoria in via amministrativa, davanti al Commissario liquidatore, salvo restando il successivo intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni avverso lo stato passivo. Qualora, invece, il suddetto evento sia successivo ad una sentenza di primo grado, da cui risulti il credito, quella improponibilità non si verifica, in applicazione del disposto dell'art. 95 della legge fallimentare (applicabile alla liquidazione amministrativa e quindi anche all'amministrazione straordinaria in forza dell'equiparazione contemplata dall'art. 1 del citato decreto), il quale contempla l'impugnazione di tale sentenza con i mezzi ordinari, e nemmeno si determina, per il caso della sopravvenienza dell'evento stesso nel corso del giudizio di legittimità, un ostacolo alla proseguibilità del procedimento, stante l'inoperatività dell'istituto dell'interruzione del processo in Sede di Cassazione. (V 1196/83, mass n 425980; (V 329/83, mass n 425131).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 198, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 198, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)