Sez. 2, Sentenza n. 41012 del 20/06/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 274083 - 02
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - MEMORIE E DOCUMENTI | Produzione documentale - Termine - Fino all'inizio della discussione – Ammissibilità - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - MEMORIE E DOCUMENTI
Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., fino a cinque giorni prima dell'udienza, essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421, comma 3, cod. proc. pen., senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la produzione nel corso della discussione dell'attestazione a firma di ufficiale di polizia giudiziaria della prova dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, in ottemperanza del decreto del pubblico ministero, realizzi alcuna lesione del diritto di difesa poiché è elemento di conoscenza a disposizione permanente delle parti ex art. 335 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)