Sez. 1, Sentenza n. 15496 del 22/09/1988 Ud. (dep. 11/11/1989) Rv. 182493 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - REATO PRESUPPOSTO - PROVA RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - REATO PRESUPPOSTO - PROVA RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il presupposto del delitto di ricettazione, cioè l'esistenza di un delitto anteriore, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un'arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati). (V mass n 157889; (V mass n 145300; (V mass n 144026; (Conf mass n 164164).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)