Sez. 1, Sentenza n. 8183 del 10/12/2025 Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289699-01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Atti d'indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura - Inutilizzabilità - Atti formati in diverso procedimento - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
In tema di riapertura delle indagini, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 414, comma 2-bis, cod. proc. pen., è limitata agli atti compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima "notitia criminis" per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, e non investe quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento relativo a fatti diversi. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, ai sensi della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in diverso procedimento, sorto in ragione della necessità di acquisire i principali contenuti della collaborazione del medesimo, prima della richiesta di riapertura delle indagini; dichiarazioni acquisite agli atti e ritenute utilizzabili, in assenza di un'ulteriore successiva escussione, anche a seguito dell'accesso dell'imputato al rito abbreviato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)