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Sez. 1, Sentenza n. 21462 del 25/02/2026 Ud. (dep. 10/06/2026) Rv. 290147-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Autorizzazione - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290147-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (Fattispecie di omicidio in concorso, in cui la Corte ha escluso che nei confronti del ricorrente, la cui posizione era stata stralciata e definita con separata richiesta di archiviazione, potessero estendersi gli effetti della riapertura delle indagini autorizzata nel procedimento principale, per il solo fatto di essere stata disposta per il medesimo fatto di reato a lui originariamente ascritto).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)