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Sez. U, Sentenza n. 3732 del 04/06/1986 (Rv. 446613 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DEDUZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DELLA PROPRIA IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - PREVIA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - LESIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI EX ARTT. 24, 25 E 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446613-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DEDUZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DELLA PROPRIA IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - PREVIA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - LESIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI EX ARTT. 24, 25 E 111 COST. - ESCLUSIONE.*

L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., anche da parte dello straniero, quale mezzo al fine di far valere la propria immunità dalla giurisdizione italiana, manifestamente non implica lesione dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa, precostituzione del giudice naturale e Sindacato di legittimità sulle decisioni di merito (artt. 24, 25 e 111 della Costituzione), atteso che il regolamento, senza alcuna interferenza sulle facoltà difensive delle parti, è rivolto all'anticipazione della definizione della questione di giurisdizione ad opera dello stesso organo giudiziario cui essa spetterebbe in Sede di controllo di legittimità sulle sentenze del giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)