Sez. U, Sentenza n. 1758 del 13/04/1989 (Rv. 462472 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DI SOGGETTI, ANCORCHÉ NON COSTITUITI, DESTINATARI DELLA CONTESTAZIONE DELLA LITE - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DI SOGGETTI, ANCORCHÉ NON COSTITUITI, DESTINATARI DELLA CONTESTAZIONE DELLA LITE - SUSSISTENZA.*
Legittimato a proporre l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è qualsiasi soggetto - ancorché non costituito - nei confronti del quale sia stata contestata la lite, spettando al giudice competente per la pronuncia di merito - e non alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione adite con l'istanza predetta, la cui decisione è necessariamente limitata alla risoluzione della questione di giurisdizione - la verifica della sussistenza o meno della legittimazione con riguardo all'Azione esperita in Sede di merito. (V 3732/86, mass n 446613; (V 4171/80, mass n 408047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)