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Sez. 5, Sentenza n. 4509 del 21/03/2012 (Rv. 622056 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenute a titolo di acconto - Distinzione dalle ritenute a titolo di imposta - Criteri - Qualità di soggetto esente - Esclusione - Riferimento al regime del reddito - Necessità - Istanza di rimborso - Onere della prova in ordine al regime del reddito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622056-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di IRPEG, la qualificazione delle ritenute non è correlata alla qualità del soggetto percettore del reddito, ossia alla circostanza che egli sia esente o no da imposta, ma al regime cui è sottoposto il reddito stesso nel periodo d'imposta in discussione, nel senso che costituisce ritenuta a titolo di acconto soltanto quella operata su di un reddito che concorre a formare la base imponibile, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella operata su di un reddito non assoggettabile ad imposizione: infatti, se il reddito non è esente da imposta, la ritenuta è appunto un acconto, la cui definitiva congruità dovrà essere valutata in sede di consuntivo, il quale potrà evidenziare la sussistenza di un ulteriore debito o del diritto al rimborso; se, invece, il reddito il reddito non è assoggettato ad IRPEG, la ritenuta costituisce un'imposta "secca", avendo evidentemente il legislatore ritenuto trattarsi comunque di una manifestazione di ricchezza, come tale assoggettabile a prelievo in via definitiva, in misura non ancorata all'ammontare complessivo dei redditi del contribuente. Ne consegue che l'effettivo assoggettamento del reddito all'IRPEG è elemento costitutivo della qualificazione della ritenuta come operata a titolo di acconto e, quindi, del diritto al rimborso, gravando perciò sul contribuente l'onere di provare tale circostanza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda di rimborso delle ritenute operate su interessi di conto corrente bancario, contributi regionali e titoli appartenenti ad una cooperativa di garanzia, qualificandole come ritenute a titolo di acconto, senza accertare se detti proventi fossero stati effettivamente assoggettati ad IRPEG).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)