Sez. 5, Sentenza n. 13572 del 11/06/2007 (Rv. 600865 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Società cooperative - Esenzione dalle imposte sui redditi - Applicabilità - Limiti - Condizioni - Conseguenze - Ritenuta ex art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Effettuazione a titolo di acconto - Fattispecie in tema di cooperative di garanzia.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, le agevolazioni previste dagli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 si applicano alle sole cooperative agricole, di piccola pesca e di produzione e lavoro, mentre le altre cooperative - ivi comprese quelle di garanzia, le quali, pur non svolgendo attività commerciale, sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA, sono soggette ad IRPEF, ai sensi dell'art. 87, primo comma, lettere a) e b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - fruiscono esclusivamente dei benefici concessi dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in virtù del quale le somme destinate a riserve indivisibili non concorrono a formare il reddito imponibile, sempre che, per effetto di previsione statutaria e di conforme delibera, sia esclusa la possibilità di distribuzione tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento; ne consegue che, anche nei confronti di tali soggetti, la ritenuta operata ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 deve ritenersi effettuata a titolo di acconto e non già a titolo d'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 603 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Legge 16/12/1977 num. 904 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)