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Sez. 5, Sentenza n. 1563 del 24/01/2007 (Rv. 595298 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | RItenute a titolo di acconto - Distinzione dalle ritenute a titolo di imposta - Criteri - Qualità di soggetto esente - Esclusione - Riferimento al regime del reddito - Necessità - Fattispecie in tema di rimborso delle ritenute operate su interessi di depositi bancari e titoli appartenenti ad una cooperativa di consumo.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595298-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di IRPEG, la qualificazione delle ritenute non è correlata alla qualità del soggetto percettore del reddito, cioè alla circostanza che si tratti o meno di soggetto esente da imposta, ma al regime cui è sottoposto il reddito stesso nel periodo d'imposta in discussione, nel senso che costituisce ritenuta a titolo di acconto quella operata su di un reddito che concorre a formare la base imponibile, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella operata su di un reddito non assoggettabile ad imposizione: infatti, se il reddito non è esente da imposta, la ritenuta è appunto un acconto, la cui definitiva congruità dovrà essere valutata in sede di consuntivo, il quale potrà evidenziare la sussistenza di un ulteriore debito o del diritto al rimborso; se invece il reddito non è assoggettato ad IRPEG, la ritenuta costituisce un'imposta "secca", avendo evidentemente il legislatore ritenuto trattarsi comunque di una manifestazione di ricchezza, come tale assoggettabile a prelievo in via definitiva, in misura non ancorata all'ammontare complessivo dei redditi del contribuente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda di rimborso delle ritenute alla fonte operate su interessi, premi ed altri frutti di depositi bancari e titoli corrisposti ad una cooperativa di consumo, qualificandole come ritenute a titolo di acconto, sul presupposto che tali enti non sono esenti da IRPEG, laddove nel periodo in discussione le predette entrate erano sottratte alla tassazione in virtù dell'esenzione oggettiva prevista dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., Legge 16/12/1977 num. 904 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)