Sez. 1, Sentenza n. 7705 del 07/06/2000 (Rv. 537362 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Appalti stipulati dallo Stato - Valore normativo e vincolante del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche - Configurabilità - Appalti stipulati da altri enti pubblici - Efficacia obbligatoria del capitolato generale - Composizione del collegio arbitrale diversa da quella del capitolato - Ammissibilità - Fattispecie in materia di lavori per l'acquedotto del Pertosillo.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, ha valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre per quelli stipulati dagli altri enti pubblici le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia, che assumono efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui le parti le abbiano richiamate per regolare il singolo rapporto contrattuale; in relazione a tali contratti, pertanto, le parti sono libere di stabilire la composizione del collegio arbitrale diversa da quella dell'articolo 45 del d.P.R. cit. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la clausola compromissoria, regolante in modo autonomo la composizione del collegio arbitrale, in relazione ad un contratto, relativo a lavori per l'acquedotto del Pertosillo, originariamente di competenza del Ministero dei LL.PP., stipulato dall'E.A.A.P.).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)