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Sez. U, Sentenza n. 10596 del 12/12/1994 (Rv. 489132 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Appalti stipulati dallo Stato - Valore normativo e vincolante del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche - Configurabilità - Appalti stipulati da altri enti pubblici - Efficacia obbligatoria del capitolato generale - Condizioni - Composizione del collegio arbitrale diversa da quella del capitolato - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489132-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE

Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, di cui al D.P.R. n.1063 del 1962, ha valore normativo e vincolante - e si applica, quindi, in modo diretto, indipendentemente dal richiamo operato dalle parti - solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre per quelli stipulati dagli altri enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia, assumendo efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui le parti le abbiano richiamate per regolare il singolo rapporto contrattuale. In relazione a questi ultimi contratti, pertanto, le parti sono libere di stabilire la composizione del collegio arbitrale diversamente da quella prevista dal capitolato generale (nella specie, attraverso il rinvio alla disciplina generale dell'arbitrato risultante dal codice di rito), qualora lo stesso non sia richiamato, sul punto, nel concreto regolamento negoziale.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)