Sez. 2, Sentenza n. 6919 del 15/12/1982 (Rv. 424582 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - FORMALITÀ - LIBERE - CONDIZIONI - CONOSCENZA DA PARTE DEL CONDOMINO DELL'ASSEMBLEA FISSATA, IN TEMPO UTILE PER PARTECIPARVI - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - EVENTUALE CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PER DIFETTO DI IDONEA CONVOCAZIONE - DEDUCIBILITÀ - IN OGNI TEMPO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - FORMALITÀ - LIBERE - CONDIZIONI - CONOSCENZA DA PARTE DEL CONDOMINO DELL'ASSEMBLEA FISSATA, IN TEMPO UTILE PER PARTECIPARVI - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - EVENTUALE CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PER DIFETTO DI IDONEA CONVOCAZIONE - DEDUCIBILITÀ - IN OGNI TEMPO.*
La convocazione di tutti i condomini per l'assemblea, ai sensi dell'art. 1136, sesto comma, cod. civ., non essendo prescritte particolari formalità, può essere compiuta in qualsiasi Forma idonea al raggiungimento dello scopo, con possibilità, per chi ne ha l'Onere, di provare con qualsiasi mezzo, e quindi anche con presunzioni, il possesso nel condomino delle informazioni sufficienti a renderlo edotto della riunione ed a metterlo in condizione di parteciparvi. Pertanto, ove il relativo invito sia stato fatto per iscritto, l'omissione in esso del luogo, giorno od ora dell'assemblea, non è di per sè decisiva ai fini della validità o meno della delibera assembleare, dovendo invece accertarsi dal giudice di merito (con valutazione incensurabile in Sede di legittimità ove congruamente motivata) se il condomino ne abbia avuto notizia aliunde ma in tempo utile rispetto alla consegna dell'avviso, con la conseguenza della validità (ed efficacia) di detta delibera e, in caso negativo, della sua radicale nullità, che è deducibile senza l'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 1137, terzo comma, cod. civ. e, data la imprescrittibilità ex art. 1422 successivo, può essere fatta valere in ogni tempo. (V 590/80, mass n 403971; (V 3798/78, mass n 393351; (V 4984/77, mass n 388600; (V 2050/75, mass n 375768).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)