Sez. 2, Sentenza n. 11947 del 15/12/1990 (Rv. 470166 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO - MANCATO INVIO AD UNO DEI CONDOMINI - NULLITÀ DELLE DELIBERAZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO - MANCATO INVIO AD UNO DEI CONDOMINI - NULLITÀ DELLE DELIBERAZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*
In tema di condominio di edifici, la Mancanza dell'invito anche di uno solo dei condomini rende la deliberazione dell'assemblea non semplicemente annullabile, con la necessità che la relativa impugnazione deve essere preposta a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 1137 comma terzo cod. civ., ma affetta radicalmente da nullità, con la conseguenza che l'impugnazione non è soggetta a detto termine di decadenza ma essendo imprescrittibile può esser fatta valere in ogni tempo, senza che il relativo interesse che va riconosciuto a ciascun condomino, possa venire meno neppure nel caso in cui la mancata partecipazione del condominio non abbia influito sulla formazione della maggioranza. (Conf 6119/82, mass n 424582; (Conf 4984/77, mass n 388600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)