Sez. L - , Sentenza n. 16859 del 10/08/2020 (Rv. 658583 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale contributivo per il settore edile - Art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. con modif. in l. n. 341 del 1995 - Portata e ambito.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. con modif. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione-corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabili, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)