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Sez. L - , Sentenza n. 16859 del 10/08/2020 (Rv. 658583 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale contributivo per il settore edile - Art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. con modif. in l. n. 341 del 1995 - Portata e ambito.
Stato
decisa il 2020-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658583-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. con modif. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione-corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabili, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)