Sez. L, Sentenza n. 2360 del 04/04/1986 (Rv. 445485 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, ma risulta da questo adottato solo in alcuni casi - ad esempio, per stabilire come debbano computarsi le indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.) - rimanendo in ogni altro caso affidata all'autonomia collettiva e, nell'ambito di questa, all'autonomia individuale, la Determinazione della misura, delle modalità e dei termini di erogazione della retribuzione, nel rispetto dei criteri fondamentali enunciati nell'art. 36 cost. Ed in altre Disposizioni legislative. (V 2183/84, mass n 434219; (V 2182/84, mass n 434218; (V 1081/84, mass n 433237).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)