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Sez. 2, Sentenza n. 1276 del 05/05/1971 (Rv. 351449 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI (BLOCCO E LIMITAZIONE DEI) - LICENZIAMENTO NON DOVUTO A GIUSTA CAUSA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 8 LEGGE N 604 DEL 1966.*
Stato
decisa il 1971-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351449-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI (BLOCCO E LIMITAZIONE DEI) - LICENZIAMENTO NON DOVUTO A GIUSTA CAUSA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 8 LEGGE N 604 DEL 1966.*

Le obbligazioni poste a carico dell'imprenditore per il caso di licenziamento non dovuto a giusta causa o a giusto motivo ai sensi della legge 15 luglio 1966, n 604, si esauriscono in quelle previste dallo art 8 della stessa legge, con esclusione, pertanto, del risarcimento del danno per mancata retribuzione secondo i criteri di liquidazione ordinari.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)