Sez. 2, Sentenza n. 1276 del 05/05/1971 (Rv. 351449 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI (BLOCCO E LIMITAZIONE DEI) - LICENZIAMENTO NON DOVUTO A GIUSTA CAUSA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 8 LEGGE N 604 DEL 1966.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI (BLOCCO E LIMITAZIONE DEI) - LICENZIAMENTO NON DOVUTO A GIUSTA CAUSA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 8 LEGGE N 604 DEL 1966.*
Le obbligazioni poste a carico dell'imprenditore per il caso di licenziamento non dovuto a giusta causa o a giusto motivo ai sensi della legge 15 luglio 1966, n 604, si esauriscono in quelle previste dallo art 8 della stessa legge, con esclusione, pertanto, del risarcimento del danno per mancata retribuzione secondo i criteri di liquidazione ordinari.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)