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Sez. L, Sentenza n. 1030 del 12/04/1974 (Rv. 368981 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - VIOLAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI EX LEGGE N 604 DEL 1966 - ORDINARIO RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368981-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - VIOLAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI EX LEGGE N 604 DEL 1966 - ORDINARIO RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*

Le obbligazioni poste a carico del datore di lavoro per il caso di licenziamento non legittimato da giusta causa o da giustificato motivo, ai sensi della legge n 604 del 1966 (ora profondamente modificata dall'art 18 dello statuto dei lavoratori) si esauriscono in quelle previste dall'art 8 della legge medesima, con esclusione quindi del risarcimento del danno per mancata retribuzione secondo i criteri di liquidazione ordinaria; cio in quanto, per espressa previsione normativa, il risarcimento viene liquidato in via preventiva e forfettaria, senza possibilita per il lavoratore di chiedere il ristoro di maggiori danni e, per il datore di lavoro, di dimostrare che il lavoratore ha sofferto un danno minore. (Conf 1276'71, mass n 351449).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)