Sez. 2, Sentenza n. 463 del 17/02/1971 Ud. (dep. 28/04/1971) Rv. 117720 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - NECESSITA IN CASO DI ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - NECESSITA IN CASO DI ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA.*
Il principio secondo il quale il giudice del merito non ha l'Obbligo di esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali e tutti gli argomenti difensivi, ma, dopo aver valutato questi e quelle nel loro complesso, e solo tenuto a indicare le ragioni del proprio convincimento, restando in conseguenza disattese per implicito quelle prove e quelle deduzioni difensive che, non essendo state espressamente confutate, siano tuttavia incompatibili con la decisione adottata, non puo trovare applicazione in Sede di motivazione di sentenza di assoluzione con formula dubitativa, tanto piu quando l'attenzione del giudice sia stata particolarmente richiamata e sollecitata sulla Rilevanza che, ai fini della decisione, quelle prove e quelle deduzioni avrebbero potuto avere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)