Sez. U, Sentenza n. 506 del 19/07/2000 (Rv. 538535 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Contestazione disciplinare - Contenuto - Fonti di prova e norme deontologiche violate - Specificazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ben ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. (Nella specie il professionista era stato incolpato in relazione a scritti e dichiarazioni sulla stampa contenenti accuse a componenti del locale Consiglio dell'Ordine e ad altri colleghi).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)