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Sez. U, Sentenza n. 8482 del 18/10/1994 (Rv. 488127 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Contestazione degli addebiti - Estremi - Accertamenti relativi del Consiglio Nazionale Forense - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488127-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che, con la lettura dell'imputazione, l'incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli. Al riguardo, gli accertamenti del Consiglio Nazionale Forense implicano apprezzamenti non censurabili con ricorso per cassazione, quale rimedio proponibile avverso le decisioni del detto organo, ai sensi degli artt. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 - e 111 Cost., soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, e non per denunciare l'inadeguatezza od altri vizi della motivazione, che non si risolvano essi stessi nella violazione di legge, come la mancanza totale o la mera apparenza della motivazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/12/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)