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Sez. 1, Sentenza n. 4629 del 27/10/1977 (Rv. 388237 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - RITARDATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI - INDENNITA DI MORA - NATURA - FALLIMENTO DEL DEBITORE D'IMPOSTA - INDENNITA DI MORA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1977-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388237-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - RITARDATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI - INDENNITA DI MORA - NATURA - FALLIMENTO DEL DEBITORE D'IMPOSTA - INDENNITA DI MORA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

L'indennita di mora per il ritardato pagamento dei Tributi ha natura risarcitoria e non sanzionatoria e differisce dagli interessi moratori in quanto, essendo diretta a risarcire nella misura fissata a priori dalla legge il danno cagionato dal ritardo, e dovuta in ogni caso, per il solo fatto obiettivo del mancato pagamento del tributo nel termine stabilito dalla legge. Pertanto, nel caso di fallimento del debitore d'imposta, l'indennita di mora non soggiace alla disciplina contenuta nell'art 55 legge fallimentare, che sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, ma non sfugge al principio generale del concorso e della falcidia, che i creditori possono subire in Sede di riparto, per quanto concerne l'importo dei Tributi ammessi al passivo, con la conseguenza che l'indennita di mora, in caso di ritardato pagamento dell'imposta, sara dovuta soltanto su quella parte del credito di imposta che l'esattore riuscira in concreto a riscuotere in Sede di ripartizione dell'attivo. (V 277/76, mass n 378952; (V 2481/74, mass n 370909).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 194, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)